Nuovo Decreto: come dovranno comportarsi i Comuni con gli autovelox?
Il recente Decreto pubblicato il 28 maggio introduce importanti modifiche riguardanti l'uso degli autovelox, tanto che la maggior parte dei dispositivi di misurazione della velocità, sia fissi che mobili, potrebbe non essere più conforme alle nuove normative. Analizziamo le principali novità che Comuni e organi di vigilanza dovranno seguire per garantire la validità delle multe per eccesso di velocità, pena numerosi e costosi ricorsi.
Un primo aspetto critico del nuovo Regolamento, che sarà pubblicato domani in Gazzetta Ufficiale, è la mancata chiarificazione di un dettaglio tecnico cruciale: il tipo di conformità richiesto per gli autovelox. Non è chiaro se sia sufficiente l'approvazione, un processo più rapido e semplice, o se sia necessaria l'omologazione, una procedura più complessa e costosa che i produttori e i Comuni hanno spesso evitato, e che il Ministero dei Trasporti non effettua da quattro anni. La questione è giuridicamente complessa, ma la Corte di Cassazione ha recentemente stabilito, con una sentenza famosa, che l'approvazione non è sufficiente e che è necessaria l'omologazione. Il Ministero, in passato, aveva equiparato i due termini tramite alcune circolari, ma la Suprema Corte ha ritenuto questo un errore. Sarebbe stato auspicabile che il nuovo Decreto chiarisse definitivamente la questione, ma non è così.
Nel nuovo Decreto si evidenzia la volontà di limitare l'uso arbitrario degli autovelox da parte dei Comuni, spesso spinti da motivazioni di bilancio piuttosto che da esigenze di sicurezza. Prima di installare un misuratore di velocità, il sindaco dovrà ottenere un'autorizzazione del Prefetto, che valuterà la richiesta in base alla reale pericolosità e incidentalità del tratto di strada e, per gli apparecchi fissi, all'impossibilità di contestare immediatamente la trasgressione interrompendo l'infrazione. Inoltre, si stabiliscono distanze minime tra i misuratori di velocità (almeno 1 chilometro sulle strade secondarie e 3 chilometri sulle strade extraurbane), vietando l'uso degli autovelox nelle zone con limite inferiore a 50 km/h e sulle strade dove il limite è inferiore di 20 km/h rispetto a quello previsto dal Codice per quel tipo di strada.
È vietato anche l'uso di auto "in borghese" per la rilevazione della velocità: le forze di Polizia dovranno essere chiaramente riconoscibili. Per quanto riguarda gli autovelox mobili su cavalletto, si dovrà procedere con la contestazione immediata o dimostrare l'impossibilità di farlo per quel tratto di strada, e il loro utilizzo dovrà essere autorizzato dalla Prefettura. La segnaletica dovrà essere adeguata: sulle strade extraurbane il cartello dovrà trovarsi 1 chilometro prima, a 200 metri sulle strade urbane veloci e a 75 metri sul resto della viabilità.
Secondo Luigi Altamura, rappresentante del tavolo di coordinamento di tutte le Polizie Locali, la maggior parte degli autovelox in Italia non risponde ai nuovi criteri del Decreto, principalmente a causa della sentenza della Cassazione sulla questione omologazione-approvazione e dei difetti della nuova segnaletica e delle autorizzazioni prefettizie. Dal 28 maggio, ogni possibile violazione dell'art. 142 del Codice della Strada potrebbe essere contestata presso il Giudice di Pace o il Prefetto. Molti Comuni italiani hanno dispositivi non a norma e dovrebbero adeguarsi prima di emettere nuove multe, cosa che richiede tempo poiché per ogni autovelox deve essere presentata una relazione dettagliata sui motivi dell'installazione, legati al traffico e all'incidentalità.
Queste norme si applicano solo parzialmente agli autovelox e ai tutor sulle autostrade e tangenziali. I Comuni hanno un anno di tempo per adeguarsi, ma le multe restano valide, sebbene sia legittimo presentare ricorso. Come per tutte le sanzioni del Codice della Strada, chi ritiene di essere stato multato ingiustamente o che l'autovelox non fosse a norma può presentare ricorso entro 30 giorni dalla notifica al Giudice di Pace competente senza bisogno di un avvocato (60 giorni se residente all'estero), con un contributo fisso di 43 euro per multe fino a 1.033 euro, rimborsabile in caso di annullamento della multa. Se la sanzione viene confermata, non raddoppia. Diverso è il ricorso al Prefetto, che deve essere presentato entro 60 giorni: in questo caso non si paga una tassa, ma se si perde, la multa raddoppia.