L'Agenzia delle entrate fornisce un nuovo chiarimento in merito al sostituto d'imposta

L'Agenzia delle entrate fornisce un nuovo chiarimento in merito al sostituto d'imposta

Con l'istanza di Interpello 283, 20 maggio 2022 si sono richiesti chiarimenti per quanto riguarda le modalità di tassazione delle premialità legate agli obiettivi, in particolare alla potenziale applicazione di tassazione separata, come da comma 1, lett. b), ex articolo 17, Dpr. 917/1986 (Tuir). La risposta dell'Agenzie delle Entrate ha fornito quindi un nuovo chiarimento in materia.

In relazione alla tassazione del reddito di lavoro dipendente, troviamo l'articolo 51 del Tuir, in cui viene stabilito che le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti sono attribuiti al periodo d'imposta in cui entrano nella disponibilità di questi ultimi, stando al cd "Principio di Cassa".

"Gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti" sono soggetti a tassazione separata, come previsto dal comma 1, lettera b) dell'articolo 17 del Tuir, allo scopo di alleggerire gli effetti negativi provenienti da una rigida applicazione del predetto principio, data anche la progressività delle aliquote Irpef.

Stando a quanto presente nella Prassi in materia (Circolare 5 febbraio 1997, n. 23, Circolare 14 giugno 2001, n. 55/E, par. 5.1, Risoluzione 16 marzo 2004, 43/E), ai fini della tassazione separata, si possono assumere come rilevanti 2 tipologie: quelle di carattere giuridico e quelle in oggettive situazioni di fatto. La prima si riferisce a quei casi in cui non è prevista un'ipotesi di accordo tra le parti in merito ad un rinvio strumentale nel pagamento del compenso del dipendente, come nei casi dell'arrivo di atti amministrativi, contratti collettivi, nuove norme legislative e Sentenze in materia. La seconda impedisce di fatto il pagamento del compenso dovuto al dipendente nei limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d’imposta.

In caso la corresponsione degli emolumenti in un periodo d’imposta successivo si debba considerare “fisiologica” rispetto ai tempi tecnici occorrenti all’erogazione degli emolumenti stessi, non si può applicare il regime di tassazione separata. Il ritardo può essere ritenuto "fisiologico" in caso si presentino complicate procedure per pagare i compensi e i tempi di erogazioni risultino conformi a quelli associati a similari procedure utilizzate di norma da altri sostituti d’imposta.
Il caso posto dal soggetto istante dell'Interpello, non ha mostrato tramite la documentazione integrativa nessuna causa giuridica che potesse giustificare la tassazione separata delle somme in oggetto senza verificare se il ritardo possa considerarsi fisiologico. Se il pagamento del compenso avverrà in oggettivo "ritardo", causato dal processo di valutazione previsto dai contratti prodotti, l’Agenzia ha stabilito che le stesse debbano essere assoggettate a tassazione ordinaria (come da Risoluzioni 377/E del 2008 e 151/E del 2017).

 

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