Utilizzo del "Fondo di rotazione" e del "Piano di riequilibrio pluriennale"
Un sindaco umbro ha chiesto alla Corte dei conti della sua regione se, in caso di ricorso al "Piano di riequilibrio pluriennale" e di accesso al "Fondo di rotazione" la liquidità derivante dal Fondo possa essere impiegata non solo per il disavanzo di amministrazione accertato (alla luce delle disposizioni di cui all’art. 43 del Dl. n 133/2014) nell’eventuale Piano, ma anche al fine di coprire l’aggiuntivo disavanzo sorto in sede di bilancio di previsione per gli anni 2020-2022.La Corte dei conti Umbria ha risposto con la Delibera n 1, del 19 gennaio 2021. Viene riportato quanto previsto dall'articolo 43, Dl n 133/2014 riguardo gli Enti Locali che hanno deliberato il ricorso alla "procedura di riequilibrio finanziario pluriennale". Per tali enti è previsto "tra le misure di cui alla lett. c) del comma 6 del medesimo art. 243-bis necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, l’utilizzo delle risorse a valere sul ‘Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali’ di cui all’art. 243-ter del Dlgs. n. 267/2000".
Risulta quindi possibile impiegare il "Fondo" come funzione di copertura, come da possibilità stabilità nelle misure di cui alla lett. c), del comma 6, dell’art. 243-bis, fondamentali per ripianare il disavanzo di amministrazione e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio. Questo perché il "Fondo" non ha la sola finalità di anticipazione di cassa.
La norma in esame porta la Corte ad una interpretazione costituzionale chiara, stabilendo come "l'unica interpretazione che consente di considerare l’art. 43 del Dl. n. 43/2014 compatibile con la golden rule di cui all’art. 119, comma 6, della Costituzione è quella secondo la quale la liquidità immessa nel ‘Fondo di rotazione’ non è strettamente ‘aggiuntiva’ solo se dà copertura a spese cristallizzate nel complesso dei bilanci – preventivi e consuntivi – attraverso cui si compie il percorso di riequilibrio contabile”.
Risulta quindi impossibile utilizzare il "Fondo di rotazione" al fine di coprire lo squilibrio sorto durante la predisposizione del bilancio di previsione non dipendente dall’applicazione del disavanzo o dal finanziamento dei debiti fuori bilancio (come previsto dall’art. 243-bis comma 6, del Tuel) ma da un’eccedenza delle spese previste (defalcate del disavanzo applicato e dei “Debiti fuori bilancio”) sulle entrate previste. Questa interpretazione della Corte Umbra dovrebbe chiarire la questione, togliendo dubbi sull'utilizzo del Fondo di rotazione.