Le Fondazioni rientrano nel gruppo Amministrazione pubblica
La corte dei Conti della Lombardia ha stabilito che le Fondazioni rientrano nel gruppo Amministrazione pubblica, come riportano nella delibera n.157, 3 dicembre 2020. Inoltre, ai fini dell’inserimento nel bilancio consolidato, occorre valutare il principio dell’irrilevanza allo scopo di definire l’elenco degli enti che andranno inseriti nel bilancio consolidato.
I principi contabili enunciati devono essere applicati al caso dall'Ente; tale compito rientra nelle sue responsabilità. La Corte ha portato all'attenzione come l'obbligo di predisporre il bilancio consolidato sia a carico degli Enti Locali (come da art. 233-bis, Dlgs267/2000) con più di 5000 abitanti, mentre per quelli con una popolazione inferiore si lascia tale azione facoltativa.
Il bilancio consolidato serve a rappresentare “in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale ed il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, gli enti strumentali e le società controllate e partecipate”. Giunto il consolidamento si può considerare raggiunto lo scopo di “sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli entiche perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo”.
Nell'articolo 11-bis, comma 3, Dlgs 118/2011 si chiarisce che per identificare quasi sono i soggetti che devono essere inclusi nel bilancio consolidato si va a considerare" qualsiasi ente strumentale, azienda, Società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo". A conferma di ciò, anche nell'articolo 4/4, paragrafo 2, Dlgs 118/2011, si trova il passaggio viene chiarito che "ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'Amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società". Così come, ai fini di tale suddivisione, nel Dm dell'11 agosto 2017, sono compresi in questa categoria" le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni".
Il grado di controllo esercitato dall'ente locale su un particolare ente strumentale funge da discriminante per distinguere tra "ente strumentale partecipato" ed" ente strumentale controllato" (come da articolo 11-ter, Dlgs 118/2011).
Stando a quanto riportato sopra e sottolineato dalla Corte lombarda, le Fondazioni devono essere incluse nel gruppo di Amministrazione pubblica.