Pronuncia della Cassazione sulle Mansioni Superiori nel pubblico impiego

Pronuncia della Cassazione sulle Mansioni Superiori nel pubblico impiego

Le mansioni di un dipendente pubblico sono l'insieme deicompiti lavorativi che è tenuto a svolgere in relazione al suo contratto di categoria, che può inquadrarlo nelruolo di: operaio, impiegato, quadro o dirigente. Tra i principi consolidati inmateria di impiego pubblico si è trovata per lungo tempo l'irrilevanza dellosvolgimento di mansioni superiori,per il dipendente pubblico. Irrilevanza valente tanto al finedell'inquadramento verso una qualifica superiore rivestita, quanto sotto ilprofilo economico. Questo almeno fino all'entrata in vigore del Dlgs 80/98 che con l'articolo 56, Dlgs 29/93 ha introdotto dellemodifiche in materia.

Attualmente le mansioni superiori nell'impiego pubblico sonostate regolate dal Testo Unico sul Pubblico Impiego (DL 165, del 30 marzo2001). Stando a quanto riportato nel Testo Unico, il lavoratore deve essere impiegato:
- alle mansioni per le quali è stato assunto;
- alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazioneprofessionale prevista dai contratti collettivi;
- oppure alle mansioni corrispondenti alla qualifica superiore che abbia acquisitosuccessivamente per merito di sviluppo professionale o di procedure concorsualio selettive.

Esistono però due eccezioni,che si verificano in caso di "obiettive esigenze di servizio", nel qualcaso un lavoratore potrà essere impiegato in mansioni superiore a quelle della suaqualifica. Ciò si verifica:
- nel caso di vacanza di posto inorganico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora sianostate avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti;
- nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto allaconservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la duratadell’assenza”.

In caso undipendente si ritrovi coinvolto nello svolgimento di una mansione superiore,questo non gli elargisceildiritto alla definitiva acquisizione della diversa qualifica,ovvero tale compito non implica per il dipendente pubblico una "promozioneautomatica".

Il discorso è diverso per quanto riguarda il trattamentoeconomico, su cui è intervenuta la Cortedi Cassazione, con un recente parere. In materia di impiego pubblicocontrattualizzato, stando alla sentenzan 1496/2022, svolgere mansioni di una qualifica anche non direttamentesuperiore all'inquadramento contrattuale, dà il diritto al dipendente diottenere la retribuzione normalmente legata alla suddetta qualifica superiore.Interpretare diversamente la questione sarebbe contrario alla volontà dellegislatore di stabilire un equo compenso per il lavoratore, proporzionato allaqualità del lavoro(come da art 36 della Costituzione). Inoltre, tale dirittonon viene influenzato dall'operatività del nuovo sistema di classificazione delpersonale introdotto dalla contrattazione collettiva, né dalle previsioni deicontratti collettivi, né dalla legittimità dell'assegnazione delle mansioni.

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