Soddisfazione dell'Anci per l'approvazione dell'emendamento nel DL Aiuti Quater: proroga per realizzazione opere medie e appalti per i piccoli Comuni
L'Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) si dice soddisfatta dell'approvazione dell'emendamento* all'interno del DL Aiuti quater finalizzato a prorogare fino al 31 marzo la possibilità di realizzare le opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dal Pnrr - cd “Medie opere”, scongiurando la possibilità che ingenti risorse PNRR andassero sprecate o fossero oggetto di revoca dovuta a ritardi di piccola entità nell'affidamento dei lavori.
L'Anci ha dato dei suggerimenti in merito a come formulare la norma che sono stati accolti dal governo, infatti l'emendamento approvato consente altresì di considerare pienamente legittime tutte quelle procedure di gara avviate autonomamente dai Comuni non capoluogo, in particolare i piccoli comuni, senza dover passare per centrali di committenza, soggetti aggregatori, aggregazioni ecc.
Gli Obblighi di aggregazione non possono e non devono essere un freno agli investimenti, infatti solo lasciando libertà e autonomia alle stazioni appaltanti si aiuta il Paese nella ripresa.
*Di seguito l'emendamento approvato:
Ddl di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, recante
“Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”
AS 345
10.5 riformulato APPROVATO
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, comma 143, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “I termini degli interventi di cui al periodo
precedente che scadono tra il 1º luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque
prorogati al 31 marzo 2023, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsto
dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.
Al fine di salvaguardare le procedure già in corso di attivazione, per gli affidamenti delle
opere di cui al presente comma sono inoltre fatte salve le procedure attuate dai comuni
non capoluogo alla data del 31 dicembre 2022 senza l'osservanza delle modalità di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), penultimo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n
32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.»