Assunzioni negli enti locali e limiti di spesa
Il personale è una delle voci di bilancio che un ente locale deve sempre tenere sotto attenta osservazione, anche a causa della caratteristica rigidità che lo contraddistingue. Numerose sono le limitazioni imposte dal legislatore, dal limite alle assunzioni a quella alla spesa nel suo complesso, ai vincoli del patto di stabilità, fino alla regolamentazione specifica alla spesa del personale.La spesa per il personale può essere considerata con le disposizioni nazionali dedicate al "coordinamento della finanza pubblica" (CC 69/2011), poiché anche la Corte costituzionale ne ha riconosciuto il ruolo di importante aggregato della spesa corrente degli enti. I contratti collettivi hanno anche il "trattamento accessorio", ovvero la parte variabile che ha visto molteplici interventi del legislatore tra tagli o indicazioni di tetti massimi. Va anche ricordato l'esteso fenomeno delle assunzioni tramite collaborazione temporanea, piuttosto che per mezzo di un concorso.
L'articolo 119, comma 6 della Costituzione stabilisce il principale limite all'uso di forme di indebitamento da parte degli enti locali. Si obbliga ad utilizzare tali entrate solo per le spese di investimento e non per altre. Non solo sono vietate le spese diverse da quelle di investimento, ma anche per le spese per cui si può ricorrere a un prestito si trovano forti limiti di confronto tra la spesa per interessi e le entrate.
L'articolo 3 della legge 350/2003 specifica il concetto di indebitamento, che si tratti di un mutuo, prestito o un'operazione di leasing finanziaria successiva al 2015 per la parte residua. Definisce anche il concetto di spesa di investimento. Eppure, permangono dei margini di dubbio su particolari operazioni, come le lettere di patronage e il rilascio delle garanzie. Queste operazioni sono poi state incluse nel calcolo dell'esposizione debitoria dell'ente da diverse Sezioni della Corte.
I limiti all'indebitamento degli enti locali si riflettono quindi sulla possibilità di assumere personale.
In primo luogo, la legge 243/2012 impone la previsione di un piano di ammortamento al momento dell'assunzione di nuovi prestiti. Dal 2015, il limite del 10% delle entrate dei primi 3 titoli relative al penultimo anno rispetto a quello in cui si intende assumere il prestito, non deve essere superato dalla spesa per interessi che l'ente già sostiene sommata a quella per i nuovi prestiti.