2021: invariato l'importo degli assegni familiari erogati dai Comuni
Gli assegni che i Comuni erogano in favore delle famiglie e quelli per le maternità restano invariati, con le stesse soglie Isee, per il 2021. Tale annuncio viene riportato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2021, dal Dipartimento Politiche della Famiglia: "Restano fermi per l’anno 2021 la misura e i requisiti economici dell’assegno al nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità di cui al comunicato del Dipartimento per le politiche della famiglia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2020".L'assegno per la famiglia è dedicato a quei nuclei familiari numerosi (con almeno tre figli minori) riconosciuti dai Comuni. L'importo per il 2021, identico a quello del 2020, è pari a 154,14 euro. L'assegno di maternità è dedicato a quelle donne non occupate prive di altre forme di tutela. L'importo è di 348,12 euro.
Stabilite le condizioni sopracitate e accertato (tramite l'Isee) di particolari situazioni reddituali, i soggetti potranno accedere all'assegno, la cui erogazione sarà poi compito dell'Inps. Le soglie Isee stabilite per poter beneficiare di questi assegni, sono fissate a 8.788,99 euro, per quelli familiari e a 17.416,66 euro, per quelli di maternità. Tali importi sono stabiliti in base alla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo del FOI (famiglie di operai e impiegati). Una variazione calata dello 0,3% nel 2020, fatto che ha decretato l'invariabilità della cifra da assegnare. Poiché in caso di valore del FOI in ribasso, la legge stabilisce l'invariabilità della cifra rispetto all'anno precedente e non ad una diminuzione di essa.
Per quanto riguarda l'assegno erogato dai Comuni, questo non deve essere confuso con il canonico assegno al nucleo familiare che lo Stato dedica a lavoratori dipendenti, pensionati ed ex dipendenti. Gli assegni al nucleo familiare erogati dai Comuni non sono legati allo status di lavoratore dipendente, ma dipendono solo dai requisiti Isee.
Tale assegno viene attribuito: ai composti dai cittadini italiani e della Ue residenti, dai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ai composti almeno da un genitore e 3 figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.
La richiesta per ottenere questo assegno, va effettuata al Comune di residenza entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. In allegato si deve accompagnare una dichiarazione sulla composizione e sulla situazione economica del nucleo familiare. Questa tipologia di assegno non costituisce reddito per quanto riguarda i fini fiscali e previdenziali, e l'Inps provvederà al pagamento in un'unica soluzione con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio) per i dati ricevuti dai Comuni almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.