Proroga per la sospensione degli ammortamenti, anche sul bilancio 2021
A causa del protratto stato di emergenza sanitaria, derivante dall'epidemia di Covid-19, con il "Decreto Agosto" (DL 104 del 14 agosto 2020) veniva introdotta la possibilità di sospendere gli ammortamenti dell'esercizio 2020, per i soggetti che non redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali.
Tale DL è stato poi convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020 numero 126, al comma 7-bis dell’articolo 60. In seguito, tramite la Legge 234 del 30 dicembre 2021, la Legge di Bilancio 2022, al comma 711 dell’articolo 1, è intervenuta sull’ultimo periodo del comma 7-bis dell’articolo 60 del DL 104/2020 (come convertito dalla Legge 126/2020), portando a questa modifica: “in relazione all’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, tale misura è estesa all’esercizio successivo per i soli soggetti che nell’esercizio di cui al primo periodo non hanno effettuato il 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali”.
Dove in precedenza si prescriveva soltanto che “tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze”.
L'originaria misura in deroga viene quindi prorogata di un anno, tramite un intervento diretto del Legislatore, che con la norma inserita stabilisce anche nuovi limiti di accesso. La deroga permette la sospensione degli ammortamenti e delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche sui bilanci dell'esercizio 2021, lasciando di fatto invariato il meccanismo di sospensione. Le modalità di recupero non sono definite dalla norma, si può solo ipotizzare che gli ammortamenti non dedotti nel 2020 e scivolati al 2021, ora slitteranno al 2022, mentre quelli del 2021 slitteranno al 2023, dato l'immutato meccanismo di slittamento. Dal piano di ammortamento originario si verifica quindi uno slittamento di due anni.
Il cambiamento si verifica quindi soltanto nel perimetro dei beneficiari: dove con la prima normativa, la misura emergenziale poteva essere estesa (tramite decreto ministeriale del MEF) a tutti i contribuenti, anche ai successivi esercizi, in maniera universale; dopo la modifica il perimetro temporale della proroga viene limitato all’esercizio 2021, con i beneficiari da identificare soltanto tra quelli che hanno già usufruito della sospensione per il 100% degli ammortamenti sul bilancio 2020.
Lo scopo di questa modifica normativa va probabilmente ricercato nella decisione di escludere i contribuenti che hanno deciso di non usufruire della sospensione nell’anno peggiore della crisi sanitaria, ritenendo su base logica che tali soggetti non ne abbiano bisogno nella successiva e più contenuta fase.