I green pass possono essere conservati dai datori pubblici?
Con lo scopo di rendere più semplice la verifica dei green pass e l'ingresso al luogo di lavoro, ai dipendenti è stata fornita la possibilità di consegnare al datore la propria certificazione relativa. Questo viene reso possibile dal DL 52/2021 (comma 5 art. 9-quinquies e 9-septies), con i seguenti paragrafi: Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.
Eppure, alcuni giorni prima della conversione, il Presidente Prof. Pasquale Stanzione, in vece di Garante per la protezione dei dati personali, ha inviato un documento a Parlamento e Governo in cui bocciava questa risoluzione, chiedendo una via alternativa. A negazione della validità di una simile risoluzione, il Garante porta all'attenzione il Considerando 48 del Regolamento UE 2021/953 in materia di green pass, che sottolinea come: Laddove il certificato venga utilizzato per scopi non medici, i dati personali ai quali viene effettuato l'accesso durante il processo di verifica non devono essere conservati, secondo le disposizioni del presente regolamento.
In tale contesto, con i dati in mano al datore di lavoro, il problema relativo alla privacy si verifica nel non poter garantire la dovuta riservatezza tanto alla "condizione clinica del soggetto (in relazione alle certificazioni da avvenuta guarigione), ma anche delle scelte da ciascuno compiute in ordine alla profilassi vaccinale". Infatti, tramite la scadenza della certificazione, si può facilmente desumere il motivo per il quale il green pass è stato rilasciato, sia essa vaccinazione, tampone o guarigione. In pratica, si rischia di non poter garantire la necessaria riservatezza alle motivazioni (spesso intime e personali) legate al modo in cui si è ottenuto il green pass, derivate in genere dalla scelta vaccinale della persona.
Seppur il documento del Garante non ha avuto l'effetto sperato, le obiezioni appaiono ben valide, tanto che si trovava anche in aggiunta l'incompatibilità della consegna del green pass al datore con le garanzie sancite dalla normativa giuslavoristica e la disciplina di protezione dati, come da art 88, Reg UE 2016/679; art 113, DLGS 196 del 2003; articoli 5 e 8 DL 300 del 1970 e articolo 10, DLGS 276 del 2003. Il legislatore parrebbe aver trascurato quanto presente nel Regolamento UE 2021/953, confermando la possibilità da parte del datore di raccogliere e conservare i green pass dei dipendenti che sceglieranno di consegnarli, per agevolare le verifiche all'ingresso.