Finanziaria 2023: le novità per gli Enti Locali
E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 (“Legge di bilancio 2023”)
la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, rubricata “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” che agisce su diversi ambiti che riguardano gli Enti locali, come alcune norme del Decreto-legge n. 198 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, c.d. “Decreto Milleproroghe”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303, sempre il 29 dicembre.
Segnaliamo i seguenti contenuti principali di interesse di Comuni e Città metropolitane.
FONDI E CONTRIBUTI PER GLI ENTI LOCALI:
Contributi per maggiore spesa per energia e gas in favore degli enti territoriali (Art. 8)
Per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti territoriali viene istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Il fondo verrà ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo 2023 in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.
Viene introdotta nel nostro ordinamento una disposizione volta a stabilire che nessun tributo è dovuto in caso di inutilizzabilità e indisponibilità dell’immobile, per il quale sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio (Art. 614, comma secondo, c.p.) e invasione di terreni e edifici (Art. 633 c.p.), ovvero per i casi in cui l’immobile sia occupato abusivamente, qualora sia stata presentata denuncia o iniziata azione in sede giurisdizionale penale. In particolare, si prevede che per fruire del beneficio il soggetto passivo sia tenuto a comunicare il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione al comune interessato, secondo modalità telematiche da stabilire con decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali; analoga comunicazione deve essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all’esenzione. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla norma viene istituito un fondo presso il Ministero dell'interno, con una dotazione di 62 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023.
Emolumento accessorio una tantum (Art. 62)
E’ previsto, per il solo anno 2023, un incremento per la contrattazione collettiva nazionale (in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico (di cui all’articolo 1, comma 609 della legge 30 dicembre 2021, n. 234) di euro 1.000 milioni destinato all’erogazione di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell’1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza
La norma stabilisce che per il personale dipendente dei Comuni, gli oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Tali aumenti sono ripartiti con uno o più decreti del MEF sulla base del personale in servizio al 1 gennaio 2023.
Fondo per le periferie inclusive (Art. 67)
Per favorire e promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità e contrastare i fenomeni di marginalizzazione nelle aree periferiche urbane delle grandi città, è istituito, nello stato di previsione del MEF, il «Fondo per le periferie inclusive», con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023. Tale Fondo è destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità nelle periferie e il miglioramento del livello di autonomia possibile.
Con DPCM previa intesa in sede di Conferenza unificata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti: tempi e le modalità di presentazione della domanda, i requisiti di ammissibilità e le relative modalità di erogazione del finanziamento o forme di co-finanziamento; criteri per la valutazione delle proposte; modalità di monitoraggio del programma e le ipotesi di revoca del finanziamento.
Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituito un Comitato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per la valutazione delle proposte progettuali che è composto da due rappresentanti della PCM, un rappresentante del MIT, del MEF e del Ministero del lavoro, nonché da un rappresentante dell'ANCI.
Misure per fronteggiare l’aumento del costo dei materiali per le opere pubbliche (Art. 68)
Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell’aggiornamento, per l’anno 2023, dei prezzari regionali e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale, la dotazione del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge 18 maggio 2022, n. 50, è incrementata di 500 milioni di euro per il 2023, di 1000 milioni di euro per il 2024, 2000 milioni di euro per l’anno 2025, 3000 per l’anno 2026 e 3500 per l’anno 2027.
Per le stesse finalità e a valere sulle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili, agli interventi degli enti locali, finanziati con risorse previste dal PNRR, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, è preassegnato, in aggiunta all’importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo calcolato nella misura percentuale del 10 per cento dell’importo di cui al predetto decreto.
Alla preassegnazione accedono, su base semestrale, gli enti locali attuatori, così come definiti dall’articolo 2, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Le amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento provvedono, entro e non oltre il 5 gennaio 2023, ad aggiornare i sistemi di monitoraggio della Ragioneria Generale dello Stato completando l’inizializzazione dei progetti oggetto di finanziamento e le attività di profilazione degli utenti. Entro il 10 gennaio 2023 ed il 10 giugno 2023 le amministrazioni statali finanziatrici individuano, sulla base dei dati presenti sui predetti sistemi informativi, l’elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione, completo dei CUP. Tale elenco viene pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione statale finanziatrice entro il medesimo termine. Entro i successivi 20 giorni gli enti locali accedono all’apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della RGS al fine di confermare la preassegnazione. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare rispettivamente entro il 15 febbraio 2023 e il 15 luglio 2023, è approvato l’elenco degli interventi per i quali sia stata riscontrata attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la conferma di accettazione della preassegnazione.
Le regioni, entro il 31 gennaio 2023 e entro il 30 giugno 2023, procedono all’aggiornamento dei prezzari regionali di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate.
Agevolazioni per l’acquisto di alimentari di prima necessità (Art. 78)
Viene istituito nello stato di previsione del MEF un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all’acquisito di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l’utilizzo di un apposito sistema abilitante.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Mef sono stabiliti: criteri e modalità di individuazione dei titolari del beneficio; l'ammontare del beneficio unitario; le modalità e i limiti di utilizzo del Fondo e di fruizione del beneficio, da erogare sulla base di procedure di competenza dei Comuni di residenza; le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali che aderiscono a Piani di contenimento dei costi dei generi alimentari di prima necessità.
Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica (Art. 105)
Viene istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo, il Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica, con una dotazione di euro 10 milioni per il 2023 ed euro 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il fondo è destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall’ISTAT a vocazione turistica, con meno di 5.000 abitanti, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale. Le modalità di attuazione della norma sono definite entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del turismo di concerto con il MEF e previa intesa in sede di Conferenza unificata.
Interventi per il potenziamento della sicurezza urbana (Art. 119)
Per potenziare ulteriormente gli interventi in materia di sicurezza urbana con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa (di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge n. 14 del 2017) è rifinanziata per un ammontare pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse.
Incremento del fondo di solidarietà comunale (Art. 137)
Viene incrementata di 50 milioni di euro la quota del fondo di solidarietà comunale dedicata al progressivo ristoro del taglio a suo tempo operato con il dl 66/2014, di cui al comma 449, lett. d-quater, dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016.
Risorse per progettazione e assistenza tecnica specialistica in favore dei Comuni (Art. 138)
La norma incrementa le risorse assegnate agli enti locali di 50 milioni di euro per l’anno 2023 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade (Art. 1 comma 51 bis legge 27 dicembre 2019, n. 160). Viene inoltre istituito nello stato di previsione del MEF di un apposito fondo per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni (con popolazione inferiore a 10.000 abitanti) al fine di superare le attuali criticità nell’espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR, criticità che sono più evidenti nelle piccole amministrazioni che rischiano di non ottemperare agli obblighi connessi con la gestione dei progetti PNRR.
Disposizioni in materia di TASI (Art. 140)
La norma stabilizza a regime il contributo riconosciuto ai Comuni per il ristoro del gettito tributario non più acquisibile a seguito dell’introduzione della Tariffa per i servizi indivisibili (TASI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2021.
Il contributo si aggiunge a quello già previsto dalla legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre, 2018, n. 145, articolo 1, commi 892-895), per 190 milioni di euro annui dal 2019 al 2033.
Si ricorda che la Corte Costituzionale, infatti, ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 1, comma 554, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, laddove prevede l’assegnazione complessiva di 110 milioni di euro da parte dello Stato a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dalla TASI, in luogo dei 625 milioni di euro originariamente individuati dall’articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Pertanto la presente norma ripristina stabilmente il contributo pari a 110 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 a favore dei comuni interessati, al fine di garantire le medesime risorse attribuite fino all’anno 2022.
ULTERIORI MISURE PER GLI ENTI LOCALI:
Sisma 2016 (Art. 134)
La norma prevede la proroga fino al 31 dicembre 2023 dello stato di emergenza per gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
Il comma 8 differisce il termine di sospensione del pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali dei territori colpiti dal sisma e trasferiti al MEF in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Il comma 9 autorizza Il Commissario per la ricostruzione a concedere ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 una compensazione per la perdita di gettito TARI, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2023.
Il comma 10 prevede la proroga in favore di persone fisiche e società, fino all’anno di imposta 2023, dell’esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia.
La norma prevede altresì la proroga al 2023 dell’esenzione IMU prevista per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016.
Il comma 21, come da proposta dell’Anci, modificando l’articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, consente una riapertura dei termini per la stabilizzazione del personale dei Comuni impegnato nelle operazioni di ricostruzione del sisma 2016 che abbia maturato i requisiti necessari nei termini previsti dall’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017,n. 75, utilizzando le economie disponibili del fondo di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 57 del decreto-legge n. 104 del 2020.
Conguaglio finale a seguito di certificazione ristori Covid (Art. 139)
Con riferimento alle risorse del Fondo di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 per individuare i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese correlate alla crisi pandemica, tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese correlate alla crisi pandemica la norma prevede l’emanazione di un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il MEF, da adottare entro il 31 ottobre 2023, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali. Il DM provvede, altresì, all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021. Infine, nel caso di risorse ricevute in eccesso da parte dei sopracitati comparti è previsto il versamento all’entrata del bilancio dello Stato.
Attribuzione alla gestione ordinaria degli enti locali in dissesto della competenza a rimborsare le anticipazioni di liquidità (Art. 142)
La norma inserisce le anticipazioni di liquidità nell’elenco delle operazioni previste dall’art. 255, comma 10, del TUEL, che la gestione ordinaria dell’ente locale in dissesto deve svolgere in deroga al criterio generale definito dall’articolo 252, comma 4, in materia di riparto di competenza fra Organismo straordinario di liquidazione (OSL) e gestione ordinaria dell’ente locale in dissesto.
La disposizione pertanto è finalizzata ad includere, analogamente a quanto previsto per le anticipazioni di tesoreria, le anticipazioni di liquidità tra le fattispecie che sono sottratte alla competenza dell’OSL, restituendo certezza al quadro normativo, attraverso, peraltro, l’inclusione, nell’ipotesi di bilancio riequilibrato e nei successivi, del debito derivante dalla restituzione delle quote capitale e dei ratei interessi delle anticipazioni di liquidità contratte dall’ente anche se provengono dalla gestione precedente al dissesto. La gestione ordinaria dell’ente dissestato dovrà altresì includere tra le quote del risultato di amministrazione anche l’apposito fondo creato per sterilizzare gli effetti espansivi delle anticipazioni di liquidità contratte per estinguere i debiti certi liquidi ed esigibili.
Determinazione dei LEP ai fini dell’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione (Art. 143)
La norma per accelerare la determinazione dei LEP concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, con riferimento alle funzioni regionali (ad eccezione della Sanità) e ai fini dell’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, prevede l’istituzione di una Cabina di regia per la determinazione dei LEP presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale cabina è presieduta dal Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, ed è composta: dal Ministro delegato per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dal Ministro dell’economia e delle finanze, dai ministri competenti per le materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente della Conferenza delle Regioni, dal Presidente dell’UPI e dal Presidente dell’ANCI, o loro delegati. La Cabina, entro sei mesi, dovrà effettuare una ricognizione che riguardi: la normativa statale e le funzioni esercitate dallo Stato e dalle Regioni a statuto ordinario in ognuna delle materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione; la spesa storica a carattere permanente dell’ultimo triennio, sostenuta dallo Stato in ciascuna Regione per l’insieme delle materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per ciascuna materia e per ciascuna funzione esercitata dallo Stato; l’individuazione delle materie o degli ambiti di materie che sono riferibili ai LEP (procederà pertanto sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard); la determinazione dei LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.
Entro i successivi sei mesi invece la Cabina di regia predisporrà uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono determinati i LEP e i correlati costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Ciascun DPCM sarà adottato su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il MEF, previa intesa in Conferenza Unificata. Per il funzionamento di tali attività è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
Disposizioni in materia di segretari comunali (Art. 145)
La norma al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell’attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato sulla GU, quarta serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, autorizza il Ministero dell'Interno ad iscrivere al predetto Albo anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minino di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione. Si prevede altresì che, per supportare i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a decorrere dall’anno 2023 e per la durata del PNRR, fino al 31 dicembre 2026, le risorse previste dall’art. 31-bis, comma 5, del d.l. 152/2021, ossia le risorse del fondo per le assunzioni straordinarie di personale dei piccoli comuni possano essere destinate a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico del Segretario Comunale.
MISURE PER LA SICUREZZA NAZIONALE:
Accoglienza profughi dall’Ucraina (Art. 116)
La norma proroga lo stato di emergenza (in scadenza al 31 dicembre 2022), fino al 3 marzo 2023. Prevede altresì la possibilità di prorogare ulteriormente lo stato di emergenza in caso del protrarsi del regime speciale di protezione temporanea. Si dispone dunque la soppressione del termine, del 31 dicembre 2022, per richiedere il contributo di sostentamento previsto per l’assistenza delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione. Per garantire la prosecuzione delle attività garantendo continuità nella gestione
emergenziale, si introduce una clausola di flessibilità autorizzando il Dipartimento della protezione civile, sulla base delle effettive esigenze e mediante ordinanze di concerto col MEF, a disporre la rimodulazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e stanziate con deliberazioni del Consiglio dei ministri o assegnate con provvedimenti normativi al Fondo per le emergenze nazionali per fronteggiare la situazione emergenziale in rassegna fra tutte le predette misure.
Ampliamento della rete dei centri di permanenza per il rimpatrio – C.P.R (Art. 120)
La norma prevede l’ampliamento della rete dei centri di permanenza per il rimpatrio (C.P.R.) al fine di superare le criticità connesse alle capacità ricettive delle suddette strutture, tenuto conto delle crescenti esigenze connesse agli attuali flussi migratori.
Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno relative alle spese per la costruzione, l’acquisizione, il completamento, l’adeguamento e la ristrutturazione di immobili e infrastrutture destinati a centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di euro 5.397.360 per l’anno 2023, di euro 14.392.960 per l’anno 2024, di euro 16.192.080 per l’anno 2025. Per le ulteriori spese di gestione le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno relative alle spese per l’attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di euro € 260.544,00 per l’anno 2023, di euro € 1.730.352,00 per l’anno 2024 e di euro € 4.072.643,00 per l’anno 2025.