Un assessore di un Comune della stessa Regione può essere revisore di un altro ente locale
Stando a quanto stabilito dal parere del 20 maggio 2021 del Dipartimento per gli affari Interni Territoriali del Ministero dell'Interno, è permesso ad un assessore svolgere il suo ruolo di revisore in un ente locale diverso da quello in cui ha ottenuto la nomina, poiché questo non risulta causa di incompatibilità, se tale compito viene svolto nell'ambito della stessa circoscrizione. Questo, perché l'incompatibilità alle cariche presso gli enti locali è determinata in modo tassativo dal legislatore, senza che si possano verificare estensioni (o deroghe) a casi diversi da quelli predeterminati direttamente dal legislatore.Il caso prende vita dalla necessità di un Comune di nominare i revisori per l'ente medesimo, giungendo quindi a domandarsi se si fosse verificato un caso di incompatibilità riguardante un revisore sorteggiato, che già rivestiva l'incarico di assessore presso un altro Comune, seppur appartenente alla stessa circoscrizione regionale. In caso tale incompatibilità fosse stata confermata, l'assessore avrebbe potuto risultare ineleggibile per la carica di revisore dell'ente locale.
Chiamato in causa per dipanare tale dubbio, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali si è espresso con il parere del 20 maggio 2021, stabilendo così i due punti sollevati dalla questione. Quando si parla di incompatibilità ci si riferisce all'impedimento che impedisce al revisore di svolgere la sua attività a causa di un "cumulo di funzioni o di situazioni in capo ad uno stesso soggetto ", dati i quali si potrebbe verificare un conflitto d'interessi, portando a dover scegliere tra il precedente o il nuovo ufficio che si andrebbe a ricoprire. Mentre si parla di ineleggibilità quando si verificano cause impedenti la nomina e l'esercizio della carica di revisore negli enti locali, arrivando a considerarla nulla dall'origine se tale condizione sussiste ma si è verificata ugualmente la nomina.
Il caso in oggetto, consistendo di un assessore operante in una ente locale diverso da quello della nomina a revisore, ha portato a stabilire la non conflittualità delle due cariche, non arrivando quindi a causa una vera e propria incompatibilità, pur operando nella stessa circoscrizione territoriale a livello regionale.
Solo il legislatore può stabilire le ipotesi di incompatibilità tra cariche presso gli enti locali, che quindi non possono essere soggette a estensioni o deroghe ad altri casi. L'unico aspetto da valutare era quindi quello del possibile conflitto di interessi delle due cariche, non sussistendo il quale si evita la condizione di incompatibilità.